Art. 7.

      1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 88. - Salva l'ipotesi di scioglimento necessario di cui all'articolo 92, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i loro Presidenti, può sciogliere le Camere qualora esse, pur non riuscendo ad eleggere un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, rifiutino l'approvazione dei provvedimenti legislativi che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia dichiarato necessari per la realizzazione del proprio programma».